Minaccia di sospensione della commessa per mancato pagamento come leva per ottenere il pagamento in tempi stretti

Sul ritardo dei pagamenti nei confronti delle imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture da parte di pubbliche amministrazioni si smentisce categoricament che il patto di stabilita’ o la mancata erogazione del finanziamento da parte di un soggetto sovraordinato sia un motivo valido per le amministrazioni per ritardare i pagamenti nei confronti delle imprese (come noto il pagamento deve avvenire entro 30 gg dalla fattura).

Molto spesso si tratta solo di responsabilita’ per cattiva gestione e/o errata programmazione da parte degli amministratori. Si veda la delibera della corte dei conti, sezione controllo – regione sardegna – deliberazione n° 118/2011/par, che ribadisce quanto sopra.

Il documento potrà essere utile a quelle aziende che non vogliono solo accettare supinamente qualsiasi giustificazione addotta dagli enti che ritardino nei pagamenti e che pretendono il rispetto dei patti contrattuali: si ritiene infatti che l’ immobilismo delle aziende, magari propense più a “salvaguardare i rapporti con l’ ente” che a pretendere il rispetto dei propri diritti, sia una delle maggiori cause generatrici di questa insostenibile situazione. Quanto sopra si aggiunge a quanto previsto dall’ art. 133 del d.lgs. 163/2006 e alla facoltà per l’ impresa appaltatrice di sospendere le attivita’ in caso di mancato pagamento di un importo superiore ad 1/4 dell’ importo contrattuale (eccezione d’ inadempimento ex art. 1460 c.c.). Il superamento dell’ importo scaduto determina automaticamente il venir meno dell’ obbligo di verificare se la sospensione e’ contraria o meno alla buona fede (lodi arbitrali – archivio).

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